CORTE DI CASSAZIONE-Nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi.
Note
Arbitrato e processo civile 30.11.2017
Limiti di proponibilità della querela di falso in via incidentale nel giudizio di cassazione
di Caterina Costabile