TRIBUNALE DI PIACENZA - 12 febbraio 2015 - Una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non è possibile negare la loro concessione procedendo ad una valutazione discrezionale, atteso che la concessione dei suddetti termini è per il Giudice una decisione obbligata, non potendo altrimenti questi formulare alcuna valutazione in ordine alla intervenuta maturazione della causa, se non all'esito delle prove dedotte dalle parti medesime. Pertanto va rimessa sul ruolo la causa eventualmente rinviata per la decisione di altre questioni preliminari sollevate dalle parti in lite dinanzi al collegio dallo stesso giudice istruttore, senza che quest’ultimo abbia precedentemente emesso alcuna statuizione di sorta sulla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 21.10.2015
La richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. va accolta anche se proviene da una sola parte costituita
di Vito Amendolagine