TRIBUNALE DI VASTO - 9 marzo 2015 (sent.) - Sia per la mediazione obbligatoria, sia per la mediazione demandata dal giudice è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ad ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti.
Note
Arbitrato e processo civile 03.12.2015
La mediazione civile e commerciale alla prova della giurisprudenza: la presenza personale delle parti
di Francesca Timpani