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Arbitrato e processo civile 03.12.2015

La mediazione civile e commerciale alla prova della giurisprudenza: la presenza personale delle parti

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TRIBUNALE DI VASTO - 9 marzo 2015 (sent.)  -  Sia per la mediazione obbligatoria, sia per la mediazione demandata dal giudice è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ad ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti.