TRIBUNALE DI NOLA - sez. II - 29 aprile 2014 (decr.) - Il decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Nola, premessa la inapplicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1952 nel caso di domanda diretta a giudice italiano di sequestro di nave battente bandiera italiana da parte del creditore avente in Italia la sede principale dei propri affari, esamina le condizioni per la concedibilità del sequestro conservativo ante causam di una nave richiesto per i crediti assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 552 Cod. navigazione.
Note
Arbitrato e processo civile 16.02.2015
Il sequestro conservativo disposto a tutela del credito privilegiato sulla nave
di Vito Amendolagine