CASS. CIV. - sez. VI - 14 ottobre 2014, n. 21633 (ord.) - L’Autore prenderà in esame la ripartizione della competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni alla luce di quanto dispone l’art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012. In particolare, verranno analizzate le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte a ritenere competente, pur essendo pendente un giudizio di separazione o divorzio, il Giudice minorile per i procedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale instaurati prima della riforma della filiazione. Infine, si tenterà di individuare quali tipologie di provvedimenti il Tribunale Ordinario, laddove sia, potrà assumere.
Note
Arbitrato e processo civile 24.02.2015
Il riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione
di Andrea Conti