Per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a fare riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito richiamandoli senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso la Corte di Cassazione con precisazione – anche – dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, in quanto la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile.
Note
Arbitrato e processo civile 17.08.2018
Il requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di localizzazione
di Roberta Metafora