In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del comma 1, n. 2, e del comma 2 dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono (o possono concorrere) allo svolgimento della procedura esecutiva – pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali, ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino – ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati coinvolti o comunque non possono interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur potendo assumere rilevanza ai fini disciplinari, non incide sulla validità dell'acquisto.
Note
Arbitrato e processo civile 18.09.2019
Il divieto speciale d'acquisto per i pubblici ufficiali: ambiti e limiti applicativi dell'art. 1471 c.c.
di Roberta Anghelone