CASS. CIV. - sez. III - 12 aprile 2016, n. 7105 - Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca la conformità della copia all'originale in forma generica il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale medesimo, così conferendo al documento l'idoneità di mezzo di prova.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e/o generiche (quali, ad esempio, “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”), ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, ossia attraverso l'indicazione specifica sia del documento che s'intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume esso differisca dall'originale.