L'Autore esamina la recente pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle azioni dei risparmiatori per omessa vigilanza degli organi di controllo, pronuncia che si fonda sull'assunto per il quale “la Consob non esercita alcun «potere» sui risparmiatori, trattandosi dei soggetti che essa è tenuta a tutelare, con la conseguenza che la posizione di questi ultimi nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza del diritto soggettivo: diritto che – proprio perché non collegato ad alcuna relazione di potere con la P.A. – deve essere tutelato, in caso di violazione, innanzi al giudice ordinario, e ciò tanto più quando (come nel caso di specie) l'azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso «comportamento» illecito della P.A. e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Note
Arbitrato e processo civile 14.05.2020
Il conflitto fra giurisdizioni in ordine all'omesso o, ritardato intervento delle autorità di vigilanza: le Sezioni Unite ritornano sulla storia infinita
di Alessandra Commendatore