CASS. CIV. - sez. III - 10 novembre 2015, n. 22871 - La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione, e, inoltre, la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla l. n. 24 del 2010, ratione temporis applicabile.
Note
Arbitrato e processo civile 08.02.2017
Firma digitale e deposito telematico: come cambia l'iter formativo della sentenza alla luce del processo civile telematico
di Francesca De Angelis