Note

Arbitrato e processo civile 18.12.2014

Fase cognizione piena: il giudizio di merito si propone con ricorso nel rispetto del termine indicato dal Giudice

Visualizzazione ZEN
 

CASS. CIV. - sez. III - 29 maggio 2014, n. 12055 - A norma dell'art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618-bis, comma 1, c.p.c., sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.