Note

Arbitrato e processo civile 24.10.2018

Decorrenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in ragione della forma prescritta dell'atto introduttivo

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Resta ferma e non è manifestamente irragionevole la lettura dell’art. 426 c.p.c., che costituisce diritto vivente in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all’esito del mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda decorrono, non già in ragione della litispendenza che si radica alla stregua della forma concreta, ma errata, dell’atto introduttivo, bensì in ragione della litispendenza che si sarebbe radicata ove l’atto introduttivo avesse avuto la forma prescritta in ordine al tipo di controversia instaurata, con la conseguenza che, con specifico riguardo alle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia locatizia, qualora l’atto di opposizione abbia assunto la forma della citazione, anziché del ricorso, ai fini della relativa ammissibilità, occorrerà fare riferimento, non già alla notifica dell’atto di citazione che ha introdotto l’opposizione, bensì al suo deposito avvenuto con l’iscrizione a ruolo della causa, senza che argomenti in senso contrario possano ricavarsi, né dall’art. 4, comma 5, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, essendo tale disposizione riferibile, in chiave derogatoria, al solo contesto dei riti semplificati, regolati dal richiamato d.lgs., né dal principio della translatio iudicii.