CORTE DEI CONTI - sez. giurisd. di appello per la regione siciliana - 2 marzo 2015, n. 59 - L’eccezione di sospensione del decorso del termine prescrizionale, per buona fede e legittimo affidamento, allargando i termini della controversia, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e non proponibile per la prima volta in grado di appello ex art. 345 c.p.c., ma nell’ipotesi in cui l’interesse processuale a proporla sia sorto solo dopo che l’Amministrazione, con la propria memoria di costituzione in giudizio, e dunque successivamente all’introduzione del medesimo, abbia eccepito l’avvenuta prescrizione, dovrà considerarsi come sollevata nel corso del giudizio di primo grado in quanto, in mancanza dell’altrui eccezione, nessun interesse processuale potrebbe avere il ricorrente ad eccepire la sospensione della prescrizione stessa.
Note
Arbitrato e processo civile 08.10.2015
Appello civile e appello contabile: cenni sull’applicabilità della riforma del 2012
di Ilvio Pannullo