Il giudice, per poter affermare la regola di risoluzione del caso che gli è sottoposto, di necessità muove da allegazioni di parte. Tali allegazioni (“fatto”) non si confondono con la regola astratta (“diritto”) che dovrà essere ricercata per distribuire la ragione e il torto; soccorre al riguardo un altro brocardo che esprime la libertà del giudice sia di individuare il diritto applicabile, sia anche di qualificare giuridicamente il “fatto” in termini diversi rispetto a quanto prospettato dalle parti. Si tratta di aspetti che non vanno tra loro confusi: altro è qualificare l’episodio di vita che la parte abbia (volutamente o no) omesso di inquadrare in una prospettiva giuridica; altro è disattendere la precisa qualificazione che la parte stessa abbia offerto.
Editoriali
Arbitrato e processo civile 25.11.2015
Una lezione sul “fatto” nel processo di primo grado
di Bruno Capponi