Il principio generale di esecutorietà della sentenza di primo grado, conformemente all’attuale assetto della giurisprudenza, si applica solo alle sentenze di condanna, pur non autonome ma meramente dipendenti dal capo propriamente costitutivo; tuttavia le sentenze costitutive, una volta formatosi il giudicato, producono i loro effetti sin dalla domanda introduttiva del giudizio, in tal senso restaurandosi la neutralità del processo rispetto alle posizioni soggettive costituite.
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Arbitrato e processo civile 30.01.2015
Sulla efficacia della sentenza costitutiva
di Franco Petrolati