Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Il diritto di accesso al giudice ai sensi dell'art. 6 CEDU.
- 3. La correlazione necessaria con l'effettività della tutela giurisdizionale.
- 4. Il diritto di impugnare.
- 5. Riferimenti bibliografici.
L’art. 6, § 1, della Convenzione europea dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rubricato “diritto ad un processo equo”, come noto, stabilisce, con particolare riguardo al processo civile, che ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine di determinare i suoi diritti ed obblighi di carattere civile, nonché che la sentenza deve essere resa pubblicamente.