Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. La regolarità della composizione del collegio nell'arbitrato con pluralità di parti: analisi del caso.
- 3. La tutela dell'accordo sulla nomina dell'arbitro e la procedibilità del giudizio.
- 4. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.
Le parti possono salvaguardare ex ante l'equidistanza dell'arbitro a fronte di future sopravvenienze, tramite il rinvio ad un regolamento precostituito, ovvero prevedendo delle specifiche disposizioni nella convenzione arbitrale. In mancanza di tutto ciò, sembra che la stessa volontà delle parti debba essere interpretata nel senso di voler tutelare l'indipendenza e l'equidistanza dell'arbitro a fronte di nuove circostanze entro il perimetro dell'art. 815 c.p.c. – senza che occorra forzare il tenore letterale dell'art. 816-quater c.p.c. comma 1°, testualmente riferito alla fase di avvio del procedimento.