La disciplina dell’intervento volontario ha da sempre attratto l'attenzione della più accorta dottrina e ha lungamente impegnato la giurisprudenza non solo di merito ma anche di legittimità. Opposte interpretazioni ricollegabili essenzialmente a tre diversi orientamenti, tese da un lato ad estendere agli intervenienti le preclusioni, anche assertive, maturate per le parti; e dall'altro, a consentire all'interveniente litisconsortile o adesivo autonomo, di intervenire nel giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dal primo comma dell'art. 268 c.p.c. In tale contesto, l’opzione accolta dalla costante giurisprudenza di legittimità, ammette la possibilità di un intervento volontario e, quindi, della proposizione da parte del terzo di una nuova domanda sino al momento della precisazione delle conclusioni poiché l’introduzione nel processo di una domanda giudiziale da parte del terzo interventore ed in genere lo svolgimento della necessaria attività assertiva debbono ritenersi ammissibili, in quanto tale domanda e tale attività costituiscono l’essenza stessa dell’intervento litisconsortile.