Sommario:
- 1. Coordinate essenziali sul litisconsorzio
- 2. Le peculiarità del litisconsorzio nel processo amministrativo
- 3. Alcuni spunti sull'intervento nel giudizio amministrativo
- 4. Sulla notifica del ricorso ai beneficiari dell'atto illegittimo ex art. 41, co. 2, c.p.a.: la sentenza n. 2 del 2017 dell'adunanza plenaria
- 5. In conclusione
- 6. Riferimenti bibliografici
Dopo aver analizzato le peculiarità che connotano gli istituti del litisconsorzio e dell'intervento nel processo amministrativo, il contributo esamina l'interpretazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., fornita dall'Adunanza Plenaria, secondo la quale non è consentita al privato danneggiato la proposizione, innanzi al giudice amministrativo, di una domanda risarcitoria nei confronti del privato beneficiario dell'atto illegittimo, bensì l'esercizio dell'azione di condanna della sola P.A., unica legittimata passiva in tale giudizio. Il privato beneficiario dell'atto illegittimo è destinatario solo della notifica del ricorso della domanda proposta contro la parte pubblica, al fine di “realizzare la c.d. denuntiatio litis” e di rendere possibile l'opponibilità a costui del giudicato.