L’art. 13 del d.l. n. 83 del 27 giugno 2015 (provvedimento normativo, quest’ultimo, la cui conversione in legge è stata approvata in data 5 agosto 2015) ha introdotto significative novità in tema pignoramento di stipendi e pensioni, disciplinando anche il tema, fino ad ora non espressamente normato, della pignorabilità delle somme rinvenienti da crediti retributivi e pensionistici, confluite su conti correnti bancari o postali.
In particolare, una tale novità normativa è stata introdotta novellando gli artt. 545 e 546 c.p.c.
I principali punti di intervento della riforma in esame sono i seguenti: 1) viene fornita una precisa individuazione, in tema di pignoramento di crediti pensionistici, della quota mensile della pensione da ritenersi del tutto impignorabile, la quale va determinata nell’importo corrispondente all’assegno sociale, aumentato della metà; 2) viene per la prima volta disciplinata una generale limitazione alla pignorabilità dei conti correnti bancari e postali sui quali confluiscano somme rinvenienti da crediti retributivi e pensionistici, distinguendo fra limiti alla pignorabilità delle somme presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento e limiti alla pignorabilità di tali somme allorché le stesse vengano accreditate sul conto successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento.