Il nuovo testo dell’art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. fa espressa menzione dell’“incompetenza” degli arbitri derivante da inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione arbitrale. Quale che sia il vizio, la parte che intende contestare la competenza arbitrale deve farlo «nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri». In caso contrario, il lodo non è impugnabile sotto tale profilo e il vizio è sanato.
Articoli
Arbitrato e processo civile 28.10.2015
Convenuto fantasma e incompetenza degli arbitri
di Emanuele Breggia