Sommario:
- 1. Premesse.
- 2. Le Sez. Un. n. 9936 del 2014: per una nuova applicazione del criterio della c.d. «ragione più liquida di rigetto».
- 3. La Cass. civ., sez. lav., n. 12002 del 2014: l’ennesima conferma della “dittatura” del principio della ragionevole durata del processo.
- 4. L’assorbimento: alcuni disorientamenti.
- 5. Brevi conclusioni.
Di recente, la Cassazione si è occupata del problema del c.d. ordine d’esame delle questioni o ordine delle questioni. Nonostante la Suprema Corte abbia svolto ex professo alcune importanti considerazioni, il problema dell’ordine delle questioni resta irrisolto, seppur attualmente non v’é saggio o studio che non faccia (un puntuale) riferimento al tema oggetto di queste brevi note. E nella perdurante assenza di una sistemazione teorica sull’ordine delle questioni nel processo di cognizione, la dottrina si è divisa circa le ipotesi teoricamente e concretamente praticabili, che possono sciogliersi nel semplicistico binomio “esistenza di un ordine precostituito e immutabile”, che poggia le sue basi sull’art. 276 c.p.c.; ovvero “esistenza di un ordine, in una certa misura, flessibile”.