Sommario:
- 1. Posizione del problema
- 2. Le teorie in campo
- 3. Pregi e difetti delle singole tesi
- 4. Incertezze giurisprudenziali in materia di successione di leggi processuali nel tempo
- 5. Conclusioni. Natura non retroattiva delle norme recate dal correttivo
L'art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, integrando la Riforma Cartabia, ha sollevato dubbi sull'interpretazione delle norme transitorie e sull'eventuale retroattività delle nuove disposizioni. Il dibattito di diritto intertemporale e di diritto transitorio si concentra su tre teorie: tempus regit processus, tempus regit effectum e tempus regit factum. La terza teoria sembra preferibile, ritenendo che l'art. 7 sia una mera conferma dei principi generali e non una clausola di retroattività. Questa interpretazione evita conflitti normativi e garantisce l'applicazione delle norme solo per il futuro, assicurando coerenza e certezza del diritto nei procedimenti già pendenti.