Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 03.12.2024

Sull'interpretazione della “norma transitoria” di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia

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Sommario:

  1. 1. Posizione del problema
  2. 2. Le teorie in campo
  3. 3. Pregi e difetti delle singole tesi
  4. 4. Incertezze giurisprudenziali in materia di successione di leggi processuali nel tempo
  5. 5. Conclusioni. Natura non retroattiva delle norme recate dal correttivo
 

L'art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, integrando la Riforma Cartabia, ha sollevato dubbi sull'interpretazione delle norme transitorie e sull'eventuale retroattività delle nuove disposizioni. Il dibattito di diritto intertemporale e di diritto transitorio si concentra su tre teorie: tempus regit processus, tempus regit effectum e tempus regit factum. La terza teoria sembra preferibile, ritenendo che l'art. 7 sia una mera conferma dei principi generali e non una clausola di retroattività. Questa interpretazione evita conflitti normativi e garantisce l'applicazione delle norme solo per il futuro, assicurando coerenza e certezza del diritto nei procedimenti già pendenti.