Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. I precedenti: la sentenza Ferrini e le ordinanze del 2008.
- 3. Le critiche all’orientamento della Cassazione e la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2012.
- 4. Le misure di riparazione dell’illecito adottate dallo Stato italiano.
- 5. La sentenza n. 238 del 2014 e le relative conseguenze sul piano internazionale.
- 6. Tutela giurisdizionale dei diritti e immunità statale tra «intangibilità» e «bilanciamento»: le prospettive aperte dalla sentenza della Corte costituzionale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, che ha dichiarato incostituzionali gli articoli 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (quest’ultimo «limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona») e non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione di legittimità costituzionale concernente il recepimento, ex art. 10, 1° comma, Cost., della norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile interna, in riferimento agli articoli 2 e 24 della Costituzione, si innesta nel solco del (relativamente) recente indirizzo giurisprudenziale volto a sostenere l’ammissibilità della giurisdizione del giudice italiano nelle cause promosse nei confronti dello Stato tedesco per il risarcimento dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante il secondo conflitto mondiale, inaugurato – com’è noto – dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione 11 marzo 2004, n. 5044 [1].