Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. L’onere di deposito della sentenza impugnata in caso di notifica telematica.
- 3. L’orientamento della Corte di Cassazione.
- 4. Conclusioni.
Va rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione – di particolare importanza – avente ad oggetto le modalità di assolvimento dell’onere di deposito in cancelleria del messaggio di posta elettronica certificata (completo di allegati) concretante la notificazione telematica della sentenza impugnata per cassazione.
Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico.