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Arbitrato e processo civile 20.09.2018

L'onere del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., al giudice dell'esecuzione

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Sommario:

  1. 1. Scopo del ricorso al g.e.
  2. 2. Sua pretesa necessità.
  3. 3. La dipendenza dell'intervento dal pignoramento.
  4. 4. L'efficacia, diretta e riflessa, del giudicato favorevole al debitore.
  5. 5. Conclusioni.
 

La fase sommaria dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione va introdotta con ricorso al g.e. soltanto ove il debitore chieda la sospensione del processo esecutivo: si tratta di un onere, non di un obbligo. Il debitore, che non aspiri alla misura cautelare, può direttamente introdurre la fase a cognizione piena con citazione davanti al giudice competente. Se l'opposizione concerne la pignorabilità dei beni, i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari e, qualora non siano convenuti in giudizio, possono impugnare la sentenza favorevole al debitore con l'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. Il debitore ha pertanto l'onere di estendere la domanda agli intervenuti, onde rendere loro opponibile il giudicato.