Sommario:
- 1. Oggetto dell’indagine.
- 2. «Diritti», «interessi» e procedimenti camerali.
- 3. «Decidere diritti», «incidere su diritti» o «curare gli interessi»? Casi scelti sull’ammissibilità del ricorso in cassazione.
- 4. Diritti e interessi tra provvedimenti «de potestate» e modifica delle condizioni di separazione.
- 5. «Cura degli interessi» nei provvedimenti di revoca degli amministratori.
- 6. ...ma la pronuncia sulle spese è ricorribile in Cassazione.
- 7. «Il regolamento dell’interesse pubblico» come oggetto del procedimento?
- 8. Sintesi.
- 9. La situazione tutelata nei procedimenti camerali «su interessi»: riferimento all’interesse legittimo di diritto pubblico.
- 10. Riferimento all’interesse legittimo di diritto privato.
- 11. Individuazione dell’interesse alla luce degli elementi acquisiti. I) procedimenti camerali e poteri privatistici.
- 12. Segue: II) procedimenti camerali e poteri della p.a.
- 13. Segue: III) procedimenti camerali dove l’interesse legittimo è correlato al solo potere del giudice.
- 14. Conclusioni.
La distinzione tradizionale tra diritti e interessi ha – secondo l’opinione dominante –implicazioni note e rilevantissime nella disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, regolati, in linea di principio, dal modello degli artt. 737 ss. c.p.c. Tra queste implicazioni vi sono l’attitudine al giudicato e la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. del decreto «che decide su diritti»; le quali non si estendono ai provvedimenti camerali su interessi, essendo ritenute estranee alla natura «non contenziosa» dei relativi procedimenti.
Che cosa esattamente siano questi «interessi», e quale sia l’oggetto di tutela dei procedimenti camerali non contenziosi, è il problema che impegna il presente studio.
L’indagine nasce dall’idea che le situazioni oggetto della giurisdizione cosiddetta non contenziosa abbiano un peso considerevole nella vita delle persone, non certo inferiore a quelle che siamo soliti classificare come diritti. Se questa idea è corretta, e l’indagine sembra dimostrarlo, le tecniche di tutela giurisdizionale non possono essere meno attente di quelle destinate ai tradizionali «diritti».
Ciò non significa che i modelli processuali debbano coincidere; ma che qualsiasi sostanziale riduzione di garanzie va giustificata in modo rigoroso.
E non giustificata, alla luce della ricognizione svolta, mi sembra proprio l’opinione dominante che nega il ricorso in cassazione contro i provvedimenti camerali non contenziosi.