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Arbitrato e processo civile 29.11.2016

L’interesse come oggetto di tutela nei procedimenti in camera di consiglio

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Sommario:

  1. 1. Oggetto dell’indagine.
  2. 2. «Diritti», «interessi» e procedimenti camerali.
  3. 3. «Decidere diritti», «incidere su diritti» o «curare gli interessi»? Casi scelti sull’ammissibilità del ricorso in cassazione.
  4. 4. Diritti e interessi tra provvedimenti «de potestate» e modifica delle condizioni di separazione.
  5. 5. «Cura degli interessi» nei provvedimenti di revoca degli amministratori.
  6. 6. ...ma la pronuncia sulle spese è ricorribile in Cassazione.
  7. 7. «Il regolamento dell’interesse pubblico» come oggetto del procedimento?
  8. 8. Sintesi.
  9. 9. La situazione tutelata nei procedimenti camerali «su interessi»: riferimento all’interesse legittimo di diritto pubblico.
  10. 10. Riferimento all’interesse legittimo di diritto privato.
  11. 11. Individuazione dell’interesse alla luce degli elementi acquisiti. I) procedimenti camerali e poteri privatistici.
  12. 12. Segue: II) procedimenti camerali e poteri della p.a.
  13. 13. Segue: III) procedimenti camerali dove l’interesse legittimo è correlato al solo potere del giudice.
  14. 14. Conclusioni.
 

La distinzione tradizionale tra diritti e interessi ha – secondo l’opinione dominante –implicazioni note e rilevantissime nella disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, regolati, in linea di principio, dal modello degli artt. 737 ss. c.p.c. Tra queste implicazioni vi sono l’attitudine al giudicato e la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. del decreto «che decide su diritti»; le quali non si estendono ai provvedimenti camerali su interessi, essendo ritenute estranee alla natura «non contenziosa» dei relativi procedimenti.

Che cosa esattamente siano questi «interessi», e quale sia l’oggetto di tutela dei procedimenti camerali non contenziosi, è il problema che impegna il presente studio.

L’indagine nasce dall’idea che le situazioni oggetto della giurisdizione cosiddetta non contenziosa abbiano un peso considerevole nella vita delle persone, non certo inferiore a quelle che siamo soliti classificare come diritti. Se questa idea è corretta, e l’indagine sembra dimostrarlo, le tecniche di tutela giurisdizionale non possono essere meno attente di quelle destinate ai tradizionali «diritti».

Ciò non significa che i modelli processuali debbano coincidere; ma che qualsiasi sostanziale riduzione di garanzie va giustificata in modo rigoroso.

E non giustificata, alla luce della ricognizione svolta, mi sembra proprio l’opinione dominante che nega il ricorso in cassazione contro i provvedimenti camerali non contenziosi.