Sommario:
- 1. Premessa
- 2. I termini della questione di costituzionalità e gli argomenti posti dalla Consulta a sostegno dell’inammissibilità.
- 3. Il contesto: giurisdizione/prerogativa costituzionale quale rapporto regola-eccezione. - 3.1. Profili dinamici. Due archetipi di applicazione delle prerogative: l’ipotesi dei cd. reati ministeriali… - 3.2. (Segue): …e quella dell’insindacabilità ex art. 68, comma 1 Cost.
- 4. Profili processuali: l’esistenza di una prerogativa quale questione (pregiudiziale) di merito… - 4.2. (Segue): poteri processuali delle parti, intervento del privato nel conflitto di attribuzioni ed effetti della decisione della Consulta.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica del 17 febbraio 1971 e succ. mod., nella parte in cui attribuisce al Senato stesso il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva dei ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti adottati nei confronti dei propri dipendenti, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, comma 2, 111, comma 1, 2 e 7, e 113, comma 1, Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 6 maggio 2013. [Corte cost., 5 maggio 2014, Pres. Silvestri Rel. Amato-P.L. (Avv. Sandulli) c/ Senato della Repubblica (Avv. Stato)].