Sommario:
- 1. Preludio all'art. 2712 c.c.: dall'idea di documento incentrata sulla «manifestazione del pensiero» a quella moderna, incentrata sulla «rappresentazione di un fatto».
- 2. Il “disconoscimento” delle riproduzioni (non solo) meccaniche ex art. 2712 c.c.
- 3. Le conseguenze del disconoscimento e del mancato disconoscimento: il valore della ri-produzione ex art. 2712 c.c. “non disconosciuta”.
- 4. La “verificazione intrinseca” della riproduzione ex art. 2712 c.c. “disconosciuta”.
L'autore, muovendo da uno scritto di Carnelutti del 1924 e proseguendo un'indagine avviata in un precedente contributo sul valore probatorio delle e-mail, affronta talune problematiche in tema di riproduzioni ex art. 2712 c.c. La riproduzione non disconosciuta ha carattere di prova vincolante per il giudice, mentre il disconoscimento priva la riproduzione esclusivamente di tale efficacia rafforzata, affidandone la valutazione al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.
La riproduzione disconosciuta potrà essere oggetto di una verificazione intrinseca, ossia diretta ad accertarne la manipolazione. Per completarla il giudice potrà affidarsi a una prova scientifica, con tutte le problematiche connesse.