Sommario:
- 1. Contraddittorio dinamico, concreto e trilatero.
- 2. Inquadramento in ragione dei principi costituzionali.
- 3. Questioni rilevabili d’ufficio da sottoporre al vaglio delle parti. - 3.1. Rilevazione d’ufficio della quaestio facti e valutazione dei fatti dedotti e provati. - 3.2. Rilevazione d’ufficio dei fatti avventizi.
- 4. Eccezioni in senso lato e superamento del principio di eventualità o preclusione.
- 5. Questioni interlocutorie e non rilevanti per la decisione.
- 6. Barriere preclusive per la rilevazione di alcune questioni.
- 7. Declaratorie di chiusura del giudizio in rito e contraddittorio.
- 8. Conseguenze processuali e deontologiche della violazione del contraddittorio. - 8.1. Conseguenze processuali. - 8.1.1. Giudizio di prime cure. - 8.1.2. Giudizio d’appello. - 8.1.3. Giudizio in cassazione. - 8.2. Conseguenze deontologiche.
- 9. Applicazione della previsione ai procedimenti cautelari, camerali, monitori e sommari.
- 10. Applicazione nel processo amministrativo e tributario.
L’analisi sul tema della necessaria sottoposizione alla previa dialettica processuale delle questioni rilevate d’ufficio dal giudice, a pena di nullità della relativa pronuncia, è stata incentrata, sia sulla delimitazione delle fattispecie nelle quali siffatta ipotesi si verifica (che costituiscono il vero nodo da sciogliere), sia sulle conseguenze pratiche che discendono dalla violazione di tale obbligo. La soluzione dei molteplici problemi che l’applicazione della norma suscita è stata orientata dall’esigenza di contemperare l’ampiezza della regola stabilita dall’art. 101, comma 2, c.p.c. con i corollari dell’effettività (e non della natura formale) del contraddittorio, di economia processuale dei giudizi, di terzietà ed imparzialità del giudice (che, attraverso tale strumento, non è certo tenuto ad anticipare il contenuto della decisione) ed, in ultimo, con la funzione teleologica che il rispetto del contraddittorio mira a raggiungere, id est assicurare la “giustizia” della pronuncia. Questi aspetti sono stati considerati al fine di individuare la tipologia delle questioni rilevate d’ufficio che devono essere rimesse al dinamico confronto delle parti, giusta la debita discriminazione tra eccezioni in senso stretto (o proprio) ed eccezioni in senso lato: questioni in fatto o in diritto che nondimeno non devono essere confuse né con la valutazione dei fatti allegati né con i meccanismi probatori che ne permettono la loro utilizzazione per la decisione. Piuttosto, relativamente alla quaestio facti, il preliminare vaglio delle parti deve essere limitato ai c.d. fatti avventizi o silenti o non valorizzati dalle parti, né esplicitamente né implicitamente. Determinante è, dunque, la distinzione tra questioni relative alla ricostruzione e questioni inerenti alla valutazione con portata decisoria, che spetta in via esclusiva al giudice e che non può essere condivisa con le parti. Quindi, sono affrontati i profili della rilevazione del vizio, in ragione della natura del procedimento (cognizione ordinaria, rito del lavoro, procedimenti cautelari, sommari, camerali e monitori) ovvero del grado in cui detto vizio si è consumato (prime cure, appello, cassazione), delle conseguenze processuali e deontologiche che ne derivano e dei rimedi apprestati per la possibile sanatoria. Puntuale attenzione è stata altresì dedicata all’aspetto della garanzia del contraddittorio con riferimento alle questioni in rito. In ultimo, uno sguardo è stato rivolto anche all’applicazione del precetto nel procedimento amministrativo e tributario.