Sommario:
- 1. Premessa
- 2. Gli argomenti a sostegno della tesi accolta dalle SS.UU., con riguardo all’applicabilità del “nuovo” n. 5) dell’art. 360 c.p.c., ricavabili dal sistema. - 2.1. Il significato della locuzione “processo tributario” ricavabile dal sistema. - 2.2. L’apparente ostacolo rappresentato dall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992. - 2.3. La sezione tributaria della Corte di cassazione.
- 3. Gli argomenti, a sostegno della tesi sostenuta dalle SS.UU. circa l’applicabilità del “nuovo” n. 5) dell’art. 360 c.p.c., derivanti dallo stesso art. 54 del d.l. n. 83 del 2012. - 3.1. Premessa. - 3.2. Ai sensi dell’art. 54, comma 3-bis il processo tributario è quello “di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. - 3.3. L’interpretazione sin qui fornita è confermata anche dall’intenzione del legislatore manifestata nella relazione illustrativa. - 3.4. Se si aderisce alla tesi sostenuta dalle SS.UU., il comma 3 bis dell’art. 54 non si riduce ad una norma priva di efficacia. - 3.5. Se si aderisse alla tesi della persistenza, nel nostro ordinamento, del vecchio n. 5) dell’art. 360 per l’impugnazione delle sentenze tributarie, ne scaturirebbe un risultato aberrante dal punto di vista della tecnica normativa. - 3.6. Non sussistono ragionevoli giustificazioni circa la distinzione, sotto il profilo che si sta analizzando nel presente lavoro, di una differenziazione tra sentenze civili e sentenze tributarie.
- 4. Tra le ulteriori novità riguardanti l’impugnazione delle sentenze in cassazione si applica, in caso di ricorso avverso le sentenze tributarie, (soltanto) il limite previsto in caso di “doppia conforme”.
- 5. Brevi considerazioni conclusive sul “nuovo” n. 5) dell’art. 360 c.p.c. e sul limite all’impugnazione in caso di doppia conforme.
Con la sentenza n. 8053 del 2014 le Sezioni Unite della Corte di cassazione risolvono due questioni particolarmente rilevanti relative all’impugnazione dinanzi alla S.C. delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali: tali questioni sono state entrambe poste dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 il quale – pur se nella rubrica fa riferimento soltanto all’“appello” – contiene in realtà anche modifiche relative al giudizio di cassazione.