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Lavoro

I diversi regimi derogatori dell'art. 2112 c.c. nella procedura di amministrazione straordinaria liquidatoria

di

Sommario:

  1. Valore sociale dell'impresa e finalità dell'amministrazione straordinaria
  2. La conservazione delle attività imprenditoriali nella prospettiva conservativa o liquidatoria dell'impresa insolvente
  3. La liquidazione dell'impresa insolvente in esercizio
  4. Effetti giuslavoristici della circolazione dei patrimoni aziendali e specificità dell'amministrazione straordinaria
  5. Prospettiva liquidatoria dell'AS e coesistenza di diversi regimi derogatori dell'art. 2112 c.c. (art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999; art. 47, l. n. 428/1990)
  6. (Segue): la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. in presenza di un accordo sindacale (art. 47, comma 5-ter, l. n. 428/1990)
  7. (Segue): la disapplicazione dell'art. 2112 c.c., senza accordo sindacale, nella più specifica ipotesi di cessione di complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione provvisorio dell'esercizio dell'impresa (art. 27, comma 2, lett. a), e art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999)
  8. Ulteriori profili di specialità della disciplina applicabile alle cessioni di compendi aziendali da amministrazione straordinaria (d.l. n. 347/2003)
 
L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha natura liquidatoria quando è orientata al definitivo spossessamento dell'impresa insolvente e, quindi, alla sua conseguente liquidazione. Ciò più avvenire anche mediante la cessione a terzi di singoli beni o di rami di azienda e, in questo secondo caso, si pone il problema di ricondurre a sistema una pluralità di regimi derogatori dell'art. 2112 c.c. che, in taluni casi, subordinano la deroga alla presenza di un accordo sindacale e, in altri, no. Nel contributo vengono individuati gli elementi essenziali delle fattispecie di cessione (diverse perché caratterizzate da un livello di progressiva specialità) in presenza delle quali devono operare i regimi derogatori esistenti.