L'attuazione di politiche c.d. sostenibili – ovverosia relative alla dimensione ESG – al netto degli obblighi di rendicontazione, rappresenta un obbligo o una facoltà dell'organo amministrativo? Questo interrogativo ha animato il dibattito dottrinale – tanto sul versante economico-aziendale quanto su quello giuridico – nel quale sono emerse posture diverse e financo contrapposte in termini dualistici o dicotomici. A partire dalle robuste evidenze empiriche che hanno accertato la relazione positiva tra sostenibilità e andamento economico-reddituale, riteniamo che lo sviluppo della dimensione ESG rappresenti una delle c.d. “leve del valore” aziendale sì da potersi ricondurre nel dovere di corretta gestione societaria e di razionalità economica ex art. 2497 c.c.