La decretazione d’urgenza n. 132 del 12 settembre 2014 si propone di innovare efficacemente la Giustizia Civile per porre rimedio al problema dell’arretrato che, ad ottobre del 2013, costava allo Stato circa 387 milioni di euro. Tra le misure di nuovo conio, spicca la «negoziazione assistita», un procedimento di risoluzione alternativa della lite, gestito da Avvocati e fisiologicamente deputato a confezionare un accordo amichevole compositivo della controversia, la cd. convenzione di negoziazione. Il d.l. n. 132 del 2014 mette mano a disposizioni normative che riguardano sia la convenzione che la procedura di negoziazione (istituti da tenere distinti e da non confondere). L’art. 2 del Decreto esordisce con una norma descrittiva che riguarda l’esito della procedura di negoziazione (l’accordo): la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.