L'accoglimento in materia di interest rate swap della change of position defence equivale, per il diritto italiano, a una condanna dell'ente locale a risarcire all'intermediario l'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione dei contratti derivati back to back, sebbene in assenza di colpa precontrattuale dell'ente locale. In termini di mandato – poiché l'intermediario svolge un ufficio di diritto privato – il mandante (ente locale) si fa carico di spese del mandatario, ma non di spese che il mandatario abbia affrontato per conto e nell'interesse del mandante, bensì di spese il mandatario ha sostenuto per conto e nell'interesse esclusivo suo proprio, dato che l'interest rate swap è un investimento in contropartita diretta.