Due sentenze della Corte costituzionale ed una della Corte di cassazione susseguitesi nell'arco di poco più di un anno hanno rivoluzionato il rapporto tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria nell'art. 18 l. n. 300/1970 così come novellato dalla l. n. 92/2012 nei casi di licenziamento invalido per difetto di giusta causa e di giustificato motivo quale si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità. Resta da chiedersi se, alla luce di tali interventi giurisprudenziali, la reintegrazione nel posto di lavoro abbia riacquisito il suo carattere di tutela generale applicabile in tutti (o quasi) i casi di illegittimità del recesso datoriale (salvi i vizi meramente formali e procedimentali). Così come devono essere verificate le eventuali ricadute sistematiche della rinnovata centralità della tutela reintegratoria su dibattute questioni interpretative (quali quelle della decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori e dell'onere della prova sul requisito dimensionale richiesto per l'applicazione della reintegrazione) e sulla disciplina dei licenziamenti introdotta dal d.lgs. n. 23/2015.