Non viola l'art. 10 CEDU la pronuncia resa dall'autorità giudiziaria italiana, che ha considerato il ricorrente, editore di un giornale online, responsabile per aver violato il diritto vantato da V.X. alla tutela della sua reputazione in quanto ha consentito la permanenza su internet dell'articolo impugnato che lo riguarda per un considerevole lasso di tempo, non procedendo alla sua deindicizzazione tempestiva.