In un precedente intervento in questa Rivista [Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, in Giustiziacivile.com, 3 aprile 2020] ho ragionato sulle possibili implicazioni dell'art.91 d.l. n. 18 del 2020 [(«Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento (…)»]; nel contenuto, la disposizione introduce un comma 6-bis all'art. 3 d.l. n. 6 del 2020: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».