L'art. 16, comma 1, Cost., enuncia testualmente che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, precisando che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, e, prevedendo al comma 2, che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.