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Soggetti e nuove tecnologie

Le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone per ragioni sanitarie

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Sommario:

  1. Il quadro normativo.
  2. Le modalità attuative delle disposizioni contenute nel d.l. 23 febbraio 2020, n.6.
  3. Le modalità attuative delle disposizioni contenute nel d.l. 25 marzo 2020, n.19.
  4. È legittimo assegnare ad una fonte atipica i compiti di tipo normativo che l'ordinamento riserva ad una fonte secondaria del diritto tipizzata dalla l. n. 400 del 1988?
  5. La precisazione del dato temporale sulle misure restrittive alla circolazione delle persone.
 
L'art. 16, comma 1, Cost., enuncia testualmente che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, precisando che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, e, prevedendo al comma 2, che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.