CASS. CIV. – sez. III – 29 luglio 2016, n. 15761 - L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze. La condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c.